Rapporti con parti correlate

La vigente Procedura OPC è pubblicata sul sito Iren (www.gruppoiren.it) ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2019, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (“COPC”, interamente composto da Amministratori indipendenti).

Il documento di cui sopra è stato predisposto in attuazione:

  • delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate di cui all’art. 2391-bis del Codice Civile, come da ultimo modificato con D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti”;
  • del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii. (“Regolamento Consob”), tenuto conto delle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (“Comunicazione Consob”);
  • delle disposizioni di cui all’art. 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” ovvero “TUF”) nonché di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

I documenti societari adottati in ottemperanza alla normativa in materia di operazioni con parti correlate, definiti in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all’art. 154-bis TUF, hanno per scopo, in particolare:

  • disciplinare l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte di IREN, direttamente o per il tramite di società controllate, individuando procedure e regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, nonché
  • stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Questi, in estrema sintesi, prevedono:

  • l’individuazione del perimetro delle parti correlate;
  • la definizione di “operazione con parte correlata”;
  • l’individuazione dei casi di esclusione nonché delle operazioni c.d. “di importo esiguo”;
  • le procedure applicabili alle operazioni di minore e di maggiore rilevanza, a seconda dei casi;
  • i soggetti preposti all’istruttoria in materia di operazioni con parti correlate;
  • le operazioni di competenza assembleare;
  • le forme di pubblicità.

Iren e le Società dalla stessa controllate definiscono i rapporti con parti correlate in base a principi di trasparenza e correttezza. Tali rapporti attengono principalmente a prestazioni fornite alla generalità della clientela (gas, acqua, energia elettrica, calore ecc.) o a seguito di concessioni e affidamenti di servizi, in particolare per il settore ambiente, e sono regolati dai contratti applicati in tali situazioni.
Ove non si tratti delle prestazioni di cui sopra, i rapporti sono regolati da specifici contratti le cui condizioni sono fissate, ove possibile, sulla base delle normali condizioni praticate sul relativo mercato. Nel caso in cui tale riferimento non sia disponibile o significativo, vengono definite le condizioni contrattuali anche mediante ricorso ad esperti e/o professionisti indipendenti.
Le informazioni relative ai rapporti patrimoniali ed economici con le parti correlate sono riportate nelle Note Illustrative al Bilancio Consolidato ai capitoli “VI. Informativa sui rapporti con parti correlate” e “XII. Allegati al Bilancio Consolidato” quale parte integrante delle stesse.

Sono in corso di monitoraggio e studio, al fine di porre in essere le opportune ed eventuali attività di adeguamento dei documenti societari adottati in ottemperanza alla normativa in materia di operazioni con parti correlate, le prospettate novità derivanti (i) dal recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (c.d. Shareholder Rights Directive 2), nonché (ii) dalla pubblicazione in data 10 dicembre 2020 della Deliberazione Consob n. 21624, recante “Modifiche al Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate e al Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 68 in materia di Mercati e successive modificazioni”, le cui modifiche entreranno in vigore in data 1° luglio 2021.